Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 30/12/1992 n. 504

6. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo non si applicano ai comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 19 - Istituzione e disciplina del tributo.

1. Salvo le successive disposizioni di raccordo con la disciplina concernente, anche ai fini di tutela ambientale, le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle province.

2. Il tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa.

3. Con delibera della giunta provinciale, da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, il tributo è determinato in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2; qualora la deliberazione non sia adottata entro la predetta data la misura del tributo si applica anche per l'anno successivo.

4. In prima applicazione il termine per l'adozione della delibera prevista dal comma 3 è fissato al 15 gennaio 1993 ed il relativo provvedimento, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990 n. 142, è trasmesso in copia entro cinque giorni ai comuni. Se la delibera non è adottata nel predetto termine il tributo si applica nella misura minima.

5. Il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni. I ruoli principali per il 1993 della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani deliberati nei termini di cui agli artt. 286 e 290 del T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931 n. 1175 e successive modificazioni, sono integrati con apposita delibera comunale di iscrizione a ruolo del tributo provinciale per il 1993, da adottare entro il 31° gennaio del medesimo anno, e posti in riscossione a decorrere dalla rata di aprile. Al comune spetta una commissione, posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno dell'ambiente, sono stabilite le modalità per l'interscambio tra comuni e province di dati e notizie ai fini dell'applicazione del tributo. 7. L'ammontare del tributo, riscosso in uno alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal concessionario direttamente alla tesoreria della provincia nei termini e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43.

Art. 20 - Istituzione dell'imposta. (abrogato dal 01/01/1996 dalla legge n. 549 del 28/12/1995 art. 3).

Art. 21 -Sanzioni. Imposta suppletiva. Soggetti obbligati al pagamento. (abrogato)

Art. 22 - Disciplina dell'imposta. (abrogato)

Art. 23 - Attribuzioni alle regioni a statuto ordinario.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993 alle regioni a statuto ordinario, già titolari di una parte della tassa automobilistica, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 maggio 1970 n. 281, come sostituito dall'articolo 5 della legge 14 giugno 1990 n. 158 e successive modificazioni, con riferimento ai pagamenti effettuati dall'anzidetta data, sono attribuite

a) l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953 n. 39 e successive modificazioni

b) la soprattassa annuale su taluni autoveicoli azionati con motore diesel, istituita con il decreto-legge 8 ottobre 1976 n. 691, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976 n. 786 e successive modificazioni

c) la tassa speciale per i veicoli alimentati a G.P.L. o gas metano, istituita dalla legge 21 luglio 1984 n. 362 e successive modificazioni.

2. I tributi di cui al comma 1 assumono rispettivamente la denominazione di tassa automobilistica regionale, soprattassa annuale regionale e tassa speciale regionale e si applicano ai veicoli ed agli autoscafi, soggetti nelle regioni a statuto speciale ai corrispondenti tributi erariali in esse vigenti, per effetto della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri delle provincie di ciascuna regione a statuto ordinario, come previsto dall'articolo 5, comma 31, del decreto-legge 30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983 n. 53 e successive modifiche. La tassa automobilistica regionale si applica altresì ai ciclomotori, agli autoscafi, diversi da quelli da diporto, non iscritti nei pubblici registri ed ai motori fuoribordo applicati agli stessi autoscafi, che appartengono a soggetti residenti nelle stesse regioni. Sono comprese nel suddetto tributo regionale anche le tasse fisse previste dalla legge 21 maggio 1955 n. 463 e successive modificazioni.

3. Dall'ambito di applicazione del presente capo è esclusa la disciplina concernente la tassa automobilistica relativa ai veicoli ed autoscafi in temporanea importazione i quali restano ad ogni effetto soggetti alle norme statali che regolano la materia.

4. Continua ad essere acquisito al bilancio dello Stato il gettito derivante dalla addizionale del 5 per cento istituita con l'articolo 25 della legge 24 luglio 1961 n. 729 e quello relativo alla tassa speciale erariale annuale istituita con l'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 151, convertito con modifiche nella legge 12 luglio 1991 n. 202.

5. Sono a carico delle regioni i rimborsi relativi ai tributi regionali di cui al precedente comma 1. Le istanze vanno prodotte ai competenti uffici della regione che disporranno il rimborso, ferma restando la competenza delle Intendenze di Finanza per i tributi erariali.

Art. 24 - Poteri delle regioni.

1. Entro il 10 novembre di ogni anno ciascuna regione può determinare con propria legge gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23, con effetto dai pagamenti da eseguire dal primo gennaio successivo e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi importi vigenti nell'anno precedente.

2. Nel primo anno di applicazione del presente decreto ciascuna regione, nel determinare con propria legge gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23 nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento degli importi vigenti nell'anno precedente, dovrà considerare come base di calcolo, per ogni tributo regionale, rispettivamente l'ammontare complessivo della tassa automobilistica, gli importi della soprattassa annuale e quelli della tassa speciale erariali vigenti alla data del 31 dicembre 1992.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le regioni non avranno fissato, con proprie leggi ed entro i limiti indicati nel comma 2, un diverso ammontare, l'importo dei tributi regionali viene determinato per la soprattassa annuale e la tassa speciale nella misura prevista per i corrispondenti tributi erariali nelle regioni a statuto speciale alla data del 31 dicembre 1992 e per la tassa automobilistica nel complessivo importo dovuto per il tributo erariale vigente alla suddetta data e per il tributo regionale nella misura vigente alla stessa data o nella misura diversa determinata da ciascuna regione entro il 10 novembre 1992, ai sensi dell'articolo 5 della legge 14 giugno 1990 n. 158 e successive modifiche.

4. Restano validi fino alla scadenza i pagamenti, effettuati entro il 31 dicembre 1992, relativi alla tassa automobilistica erariale e regionale, alla soprattassa annuale e alla tassa speciale erariali, vigenti a tale data. A tali pagamenti si applicano le modalità ed i criteri di ripartizione tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario vigenti fino alla data del 31 dicembre 1992, anche con riferimento alle attività di recupero e rimborso dei relativi importi.

Art. 25 - Riscossione.

1. Per la riscossione dei tributi regionali di cui all'articolo 23 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953 n. 39 e dall'articolo 5, commi 39 e 40 del D.L. 30 dicembre 1982 n. 953 convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983 n. 53.

2. L'A.C.I. svolge per conto delle regioni a statuto ordinario, relativamente ai tributi regionali di cui all'articolo 23, le attività di riscossione, di riscontro e di controllo e gli ulteriori adempimenti già affidati a tale ente per gli analoghi tributi erariali, con la Convenzione stipulata con il Ministero delle finanze in data 26 novembre 1986, approvata con decreto del Ministro delle finanze in pari data, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -serie generale - n. 296 del 22 dicembre 1986. L'A.C.I. provvede a versare nelle casse regionali le somme di spettanza di ciascuna regione nei termini e con le modalità previste nella suddetta Convenzione. Le comunicazioni relative alla riscossione ed ai versamenti vanno effettuate a ciascuna regione con le modalità e la modulistica in uso per le comunicazioni fatte all'Erario. Le regioni, relativamente ai tributi di loro competenza, possono esercitare presso l'A.C.I. ed i dipendenti uffici provinciali esattori il controllo svolto dal Ministero delle finanze per i corrispondenti tributi erariali sulla gestione dei servizi tributari affidati allo stesso ente, secondo le modalità ed i termini previsti nella Convenzione del 26 novembre 1986. Per tale controllo le regioni possono continuare ad avvalersi dell'Ispettorato Compartimentale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari, competente per territorio, nonché del Servizio Permanente per il Controllo all'ACI e alla SIAE.

3. Il compenso spettante all'A.C.I., ai sensi degli articoli 20 e 21 della Convenzione di cui al comma 2, viene addebitato allo Stato e alle regioni a statuto ordinario in proporzione a quanto attribuito a ciascuno per i tributi di rispettiva competenza, secondo le modalità ed i termini riportati nello stesso atto di Convenzione. Con lo stesso criterio sono addebitati i costi relativi alla fornitura centralizzata del libretto fiscale di cui all'articolo 16 della Convenzione.

Art. 26 - Esclusioni dal pagamento.

1. Nel caso di rinnovazione della immatricolazione di un veicolo o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio di una regione diversa da quella nel cui ambito era precedentemente iscritto, non si applica una ulteriore tassa automobilistica, soprattassa annuale e tassa speciale regionali per il periodo per il quale ciascun tributo sia stato già riscosso dalla regione di provenienza.

Art. 27 - Rinvio.

1. I tributi regionali di cui all'articolo 23 restano disciplinati, per quanto non diversamente disposto dal presente provvedimento, dalle norme statali che regolano gli analoghi tributi erariali vigenti nel territorio delle regioni a statuto speciale.

2. Per l'inosservanza delle disposizioni relative ai suddetti tributi regionali si applicano nella stessa entità le medesime sanzioni previste per gli analoghi tributi erariali vigenti nelle regioni a statuto speciale, secondo le disposizioni della legge 24 gennaio 1978 n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 28 - Finanziamento delle amministrazioni provinciali dei comuni e delle comunità montane.

1. Per l'anno 1993 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane con i seguenti fondi

a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.725.000 milioni per le province, in lire 15.486.000 milioni per i comuni e in lire 151.000 milioni per le comunità montane

 

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